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Guida · livello 3 · Difendersi

Criptovalute e dichiarazione dei redditi in Italia

Dove sta scritta, oggi, la tassazione delle cripto-attività in Italia: la lettera c-sexies dell'articolo 67, l'aliquota del 33 per cento sui redditi realizzati dal 2026 e l'eccezione al 26 per cento per i token di moneta elettronica denominati in euro, il calcolo della plusvalenza, il monitoraggio nel quadro RW, l'imposta sul valore e gli obblighi di comunicazione delle piattaforme.

Conviene aver letto prima: Che cos'è una criptovaluta, detto senza gergo · Che cosa succede quando compri su una piattaforma di scambio

Di tutte le domande che si fa chi ha comprato criptovalute, quella sul fisco arriva per ultima e pesa più delle altre, e non perché la materia sia oscura, ma perché è stata riscritta tre volte in quattro anni. Chi le ha imparate nel 2023 ne conosce una versione superata, e chi le ha lette l'anno scorso ha in testa una cifra che dal primo gennaio è cambiata. Diciamo subito, dunque, che cosa facciamo qui: non ripetiamo quello che ci si ricorda, ma riportiamo quello che c'è scritto oggi, trenta ottobre 2026, nei testi vigenti, perché su questa materia la memoria è decisamente una cattiva consigliera.

Il punto di partenza è una lettera sola del Testo unico delle imposte sui redditi, la c-sexies del comma 1 dell'articolo 67, che la legge 197 del 2022 ha collocato fra i redditi diversi. Sono imponibili «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate», e per cripto-attività si intende «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga». Due cose, in quelle righe, ci sembrano da notare: la definizione è larghissima e non distingue fra bitcoin, gettoni di rete, stablecoin e oggetti da collezione, e fra gli eventi che fanno nascere il reddito c'è anche la permuta, lo scambio di una cripto-attività con un'altra. È appunto questa la sorpresa più amara, perché non entra un euro sul conto e tuttavia il reddito, in genere, si considera realizzato.

Su quel punto, però, la stessa lettera pone un limite che conviene leggere con cura: «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni». La legge non spiega quando due cripto-attività abbiano eguali caratteristiche e funzioni, e certo è su quel margine che si discute.

Veniamo all'aliquota, che è il punto su cui è più facile scrivere una cifra vecchia. La legge 207 del 2024 ha fissato al 26 per cento l'aliquota generale dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, e con il comma seguente ha disposto che sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività «realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026» l'imposta si applica con l'aliquota del 33 per cento. La conseguenza pratica ci pare la cosa da ricordare più di ogni altra: i redditi del 2025 stanno al ventisei, quelli del 2026, che si dichiareranno nel 2027, stanno al trentatré. C'è peraltro un'eccezione, aggiunta allo stesso comma dalla legge di bilancio per il 2026, e va presa per quello che dice: l'aliquota è del 26 per cento, «in luogo di quella ordinaria del 33 per cento», per i redditi «derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro», quelli del numero 7 del paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività. La norma però li circoscrive, perché considera tali soltanto i token «il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea»: non basta, insomma, che un gettone sia agganciato all'euro, e tutto il resto resta al trentatré. Sempre per quei token, e sempre dal primo gennaio di quest'anno, non costituisce realizzo né la mera conversione da e verso l'euro, né il rimborso in euro del valore nominale.

La soglia di esenzione, invece, non esiste più, e anche questa, secondo noi, è una cifra che sopravvive nei ricordi assai più che nelle norme. Fino al periodo d'imposta 2024 la lettera c-sexies colpiva soltanto i proventi «non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta»; quelle parole sono state soppresse dalla legge 207 del 2024 con effetto dal primo gennaio 2025, e con esse è caduto l'analogo limite che governava le minusvalenze. Oggi, insomma, nessuna franchigia: un euro di plusvalenza è imponibile come diecimila.

Il calcolo sta nell'articolo 68, al comma 9-bis, e si regge su quattro regole che ci paiono tutte scomode. La plusvalenza è la differenza fra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale delle cripto-attività ricevute in permuta, e il costo o valore di acquisto. Le plusvalenze si sommano algebricamente alle minusvalenze, e l'eccedenza negativa si deduce dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dell'anno in cui è stata realizzata: è la condizione di cui ci si accorge sempre troppo tardi. Il costo va documentato «con elementi certi e precisi» a cura del contribuente, e in mancanza «il costo è pari a zero», che è ovviamente la regola più severa della disciplina. I proventi della semplice detenzione, infine, sono tassati «senza alcuna deduzione».

Poi c'è il monitoraggio, che è un obbligo distinto dal primo e si assolve nel quadro RW. L'articolo 4 del decreto-legge 167 del 1990 obbliga le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengano «investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività» a indicarli nella dichiarazione annuale, e lo stesso obbligo grava su chi ne è titolare effettivo senza esserne possessore diretto. Guardiamo come è costruita quella frase, perché non ci sembra casuale: l'aggettivo «estere» accompagna le attività finanziarie e non le cripto-attività, e dunque per queste ultime il luogo in cui si trovano non conta. Gli esoneri sono pochi e vanno letti alla lettera: niente indicazione per le attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti, se i flussi e i redditi sono stati assoggettati da quegli intermediari a ritenuta o a imposta sostitutiva. La soglia dei 15.000 euro di cui spesso si sente parlare, invece, riguarda i soli depositi e conti correnti bancari all'estero.

Sul valore grava poi un prelievo a sé, e lo teniamo distinto dagli altri due perché ci pare il punto in cui si fa più confusione. L'articolo 19 del decreto-legge 201 del 2011 prevede che dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo, si applichi un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da residenti, dovuta in proporzione alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del due per mille annuo. La base è il valore di mercato rilevato al termine dell'anno solare e, in mancanza, il valore nominale o di rimborso. L'alternativa è appunto il bollo, che la legge 197 del 2022 ha esteso alle comunicazioni relative alle cripto-attività: quando il rapporto è tenuto con un operatore che quelle comunicazioni manda, il prelievo passa da lì.

La facoltà di rideterminare il valore di acquisto, cioè l'affrancamento, è stata invece concessa due volte e due volte è scaduta: sui valori al primo gennaio 2023 con un'imposta sostitutiva del 14 per cento entro il 15 novembre 2023, e sui valori al primo gennaio 2025 con un'imposta del 18 per cento entro il 30 novembre 2025, rateizzabile in tre rate annuali con interessi del 3 per cento. Oggi, del resto, nessuna finestra è aperta: l'affrancamento che la stessa legge 207 del 2024 ha reso annuale e permanente riguarda titoli, quote e diritti, non le cripto-attività. Sui regimi, infine, mettiamo le cose in fila. La legge 197 del 2022 li ha estesi tutti e tre alle cripto-attività, dichiarativo, amministrato e gestito del decreto legislativo 461 del 1997, ma ha escluso la dichiarazione sostitutiva con cui altrove si resta nell'amministrato senza consegnare i costi. E qui lo diciamo in chiaro, perché ci pare utile: l'amministrato presuppone un operatore disposto ad assumerselo, la norma che apre l'opzione rinvia ancora a due categorie dell'elenco antiriciclaggio abrogate da un decreto del dicembre 2024, e i prestatori autorizzati in base al regolamento europeo sono finiti fra gli intermediari finanziari; il risultato, per quasi tutti, è che si dichiara da sé, magari con l'aiuto di chi lo fa di mestiere.

Resta da dire che la stagione in cui nessuno vedeva niente è finita, e non per un annuncio, ovviamente, ma per una catena di atti che ci riguardano e possiamo datare uno per uno. La direttiva europea del 2023 che tutti chiamano DAC8, allineata allo standard dell'OCSE chiamato CARF, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 194 del 2025, entrato in vigore il 6 gennaio 2026, e l'Agenzia delle entrate ne ha fissato modalità e termini con un provvedimento del 22 giugno 2026. Gli obblighi decorrono dal primo gennaio 2026: le prime informazioni sulle operazioni dei clienti vanno comunicate entro il 30 giugno 2027, e il primo scambio fra amministrazioni fiscali entro il 30 settembre dello stesso anno. Quali operatori siano legittimati in Italia si legge nell'elenco che teniamo aggiornato fra i soggetti autorizzati; e a chi non ha chiaro perché un saldo su una piattaforma non sia una cripto-attività in custodia propria suggeriamo che cosa succede quando compri, o che cos'è una criptovaluta.

Un'avvertenza, già scritta: dal primo gennaio 2027 il Testo unico del 1986 lascia il posto al nuovo testo unico del giugno 2026, dove la stessa regola sta all'articolo 76, e dunque i numeri che abbiamo citato cambieranno.

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